Penale estinzione anticipata: ecco la disciplina dopo il decreto Bersani



La disciplina della penale di estinzione anticipata dei mutui è stata rivoluzionata dal Decreto Bersani, che oltre ad aver introdotto la portabilità o surroga dei mutui, ha anche previsto l’eliminazione della penale di estinzione per i mutui liquidati prima della loro naturale scadenza. L’eliminazione completa della penale di estinzione anticipata ha riguardato solo i mutui erogati con data successiva la 2 febbraio 2007. Tuttavia per non danneggiare i titolari dei mutui erogati precedentemente a tale data, lo stesso Decreto ha stabilità dei limiti massimi delle penali stesse.

Penale di estinzione anticipata mutuo a tasso fisso

Per i mutui a tasso fisso stipulati prima del 31/12/2000 le penali di estinzione anticipata sono:
- 0,50% se la richiesta di estinzione viene effettuata prima dell’ultimo triennio del piano di ammortamento;
- 0,20% se la richiesta viene fatta nel terzultimo anno;
- nessuna penale se la richiesta viene effettuata nell’ultimo biennio.

Per i mutui che sono stati stipulati dopo il 31/12/2000 le penali di estinzione anticipata sono:
- 1,90% se la richiesta viene fatta prima della metà del piano di ammortamento;
- 1,50% se avviene dopo la metà ma entro il quartultimo anno di ammortamento;
- 0,20% nel corso del terzultimo anno;
- nessuna penale nel corso dell’ultimo biennio.
Per le penali contrattuali inferiori, può essere richiesta una riduzione pari allo 0,25% per quelle di ammontare superiore all’1,25%, e allo 0,15% per quelle di importo inferiore.

Penale di estinzione anticipata mutuo a tasso variabile

La data di riferimento è il 2 febbraio 2007, e più esattamente la riduzione riguarda quelli stipulati prima di tale data. Per questi la penale massima di estinzione anticipata del mutuo non può superare:
- 0,50% per richieste di estinzione effettuate prima dell’ultimo triennio del piano di ammortamento;
- 0,20% se si procede all’estinzione anticipata nel corso del terzultimo anno;
- nessuna penale di estinzione anticipata se la richiesta viene effettuata nell’ultimo biennio.
Se la penale contrattuale è inferiore alla penale massima del decreto Bersani, si può richiedere la sua riduzione per uno 0,20%.