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ESTINZIONE (ANTICIPATA) DEL MUTUO PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
mercoledì 23 luglio 2008

Può capitare che il mutuatario, magari per un entrata imprevista, non abbia più bisogno del “prestito” della banca.
Quest’ultimo può decidere di ESTINGUERE IL MUTUO, ovvero di chiuderlo, restituendo la parte dell’importo, prestatogli della banca, e non ancora restituito attraverso le rate.
Questa parte rimanente, che viene restituita dal mutuatario in una unica soluzione, è, tra l’altro, senza interessi.

La legge tutela questo diritto, attraverso l’art.40 del TUB (Testo Unico Bancario).
Tuttavia, ci sono delle PENALI, a cui il mutuatario va incontro, decidendo di avvalersi di tale opportunità.
Come abbiamo detto in precedenza, infatti, la cifra restituita in una sola volta da parte del mutuatario, non è soggetta agli interessi della banca, e quindi la banca non guadagna nulla su quella percentuale del mutuo, pur avendo prestato tale somma al cliente per un certo periodo di tempo.

Il mutuatario è dovuto quindi, a pagare uno “sconto”, ovvero una cifra pagata in base alle rate che il mutuatario avrebbe dovuto ancora pagare, e agli interessi che tali rate avrebbero dovuto avere.

A questa cifra, vanno poi aggiunte le spese di chiusura (simili alle spese di erogazione del mutuo), che risarciscono la banca delle pratiche e dei documenti che serviranno appunto a “spegnere” il mutuo.

Da sottolineare come le banche, a volte, cerchino di evitare che i clienti estinguano i mutui, appesantendo la differenza tra tasso d’ingresso e il tasso a regime (vedi articolo apposito).
In questo caso però, ad avere un tasso maggiore sono le PRIME rate, in quanto in questo modo, facendo pagare al cliente con gran parte del tasso d’interesse ai primi mesi di vita del mutuo, il cliente è restio a chiuderlo nei mesi successivi, in quanto è cosciente di aver pagato già gran parte degli interessi alla banca.

Ultimo aggiornamento ( mercoledì 23 luglio 2008 )
 
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