Estinzione anticipata mutuo: quali sono le penali?



L’estinzione anticipata del mutuo offre la possibilità di risparmiare gli interessi che matureranno sul capitale residuo fino alla scadenza. Il calcolo degli interessi del mutuo infatti viene effettuato mensilmente sulla base del capitale residuo non ancora rimborsato (ogni rata è costituita da una quota interessi e una quota capitale). Ma rimane un fattore da considerare, rappresentato dalla penali di estinzione anticipata. Infatti solo i mutui stipulati in data successiva al 2 febbraio 2007 usufruiscono dell’eliminazione della penale di estinzione anticipata. Tuttavia per non penalizzare i mutui contratti precedentemente, il decreto Bersani ha previsto delle quote massime di penale di estinzione, che variano in funzione del tipo di tasso scelto: variabile o fisso. Per i mutui a tasso fisso la penale verrà determinata sulla base del tasso in vigore nel momento in cui verrà avanzata la richiesta di estinzione anticipata del mutuo.

Estinzione anticipata mutuo: in caso di mutuo a tasso variabile.

Per i mutui a tasso variabile stipulati in data antecedente al 2 febbraio 2007, il Decreto Bersani stabilisce che la penale massima di estinzione anticipata del mutuo non potrà essere superiore a:
- 0,50% se la richiesta di estinzione viene effettuata prima che si entri nell’ultimo triennio del piano di ammortamento;
- 0,20% se la richiesta avviene il terzultimo anno;
- nessuna penale se la richiesta viene effettuata nell’ultimo biennio.
Se la penale prevista dal contratto è inferiore alla penale massima, si può richiedere che venga ridotta di uno 0,20%. Qualora le penali fossero più elevate si ha il diritto di chiedere alla banca il suo adeguamento.

Estinzione anticipata mutuo, nel caso di un mutuo a tasso fisso

Se i mutui a tasso fisso sono stati stipulati prima del 31/12/2000 allora le penali di estinzione anticipata saranno:
- 0,50% se la richiesta di estinzione viene effettuata prima che si entri nell’ultimo triennio del piano di ammortamento;
- 0,20% se la richiesta avviene il terzultimo anno;
- nessuna penale se la richiesta viene effettuata nell’ultimo biennio.
Se i mutui sono stati stipulati dopo tale data le penali invece saranno:
- 1,90% se la richiesta verrà effettuata prima della metà del piano di ammortamento;
- 1,50% dopo la metà ma entro il quart’ultimo anno di ammortamento;
- 0,20% nel corso del terz’ultimo anno;
- nessuna nel corso dell’ultimo biennio.
Se le penali contrattuali sono inferiori, si potrà richiedere una riduzione dello 0,25% per quelle di ammontare superiore all’1,25%, e di 0,15% per quelle di importo inferiore.