L’accollo del mutuo si ha quando l’acquirente di un immobile su cui grava un mutuo, subentra al venditore nel mutuo ‘accollandosi’ l’impegno di continuare il pagamento del mutuo che mantiene la durata, il tipo di tasso e le altre caratteristiche del contratto originario. Al prezzo richiesto dell’immobile ovviamente dovrà essere decurtato l’ammontare del capitale residuo finanziato e non ancora restituito. Tuttavia prima di decidere se accettare o meno di accollarsi un mutuo bisogna fare alcune considerazioni.
Accollo mutuo: quando conviene
Con l’accollo del mutuo colui che subentra non deve sostenere le spese di accensione del mutuo, tuttavia bisogna chiedere alla banca se prevede l’applicazione di una commissione per il subentro (che potrebbe vanificare il risparmio). Vanno considerate le caratteristiche relative alla durata e al tipo di tasso, oltre che spread applicati ed altre commissioni (incasso rid, invio documentazione, ecc), perché c’è comunque il concreto rischio che si accetti un tipo di mutuo che non risponde assolutamente alle proprie esigenze. Ma queste informazioni vanno richieste prima di accettare di accollarsi il mutuo, perché se la valutazione viene fatta successivamente il venditore potrà richiedere ad esempio il risarcimento della penale per estinzione anticipata, o di altre spese sostenute. Inoltre bisogna chiedere alla banca creditrice se il venditore è in regola con i pagamenti oppure no (in questa seconda ipotesi bisogna chiedere che regolarizzi i pagamenti prima di procedere all’accollo).
Accollo mutuo: l’iter
Se si decide di accollarsi il mutuo bisognerà inoltrare la domanda alla banca creditrice, insieme a tutta la documentazione reddituale e anagrafica. Fino a quando la banca non avrà terminato l’iter di valutazione non bisogna procedere alla vendita, perché non è scontato che la banca dia la propria approvazione, qualora non ritenesse affidabile l’acquirente. In questo caso si verrebbe a creare una situazione paradossale perché l’acquirente otterrebbe l’intestazione dell’immobile sul quale continuerebbe a gravare l’ipoteca a garanzia del mutuo intestato al venditore. Ma il cambio di intestazione non toglie alla banca il diritto di richiedere la vendita forzata qualora il venditore non provvedesse al pagamento del mutuo, anche se l’immobile è ormai intestato ad un’altra persona.